Il nostro statuto

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE CONTROLUCE

Articolo 1

Costituzione

  1. E’costituita con sede in Pisa, via Garibaldi 33, l’associazione di volontariato denominata “Controluce”.
  2. I contenuti la struttura dell’associazione sono democratici.

Articolo 2

Finalità

  1. L’associazione ha lo scopo di:
  • svolgere attività di sostegno, accoglienza e reinserimento sociale in favore dei detenuti e di assistenza alle loro famiglie;
  • promuovere interventi al fine di sensibilizzare la comunità esterna nei confronti dell’istituzione carceraria
  1. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Articolo 3

Organi

  1. Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea generale;
  • il Comitato esecutivo;
  • il Presidente.

Articolo 4

Aderenti

Soci ordinari e Soci sostenitori

  1. Sono Soci Ordinari quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Comitato esecutivo.
  2. Nella domanda di ammissione l’aspirante Socio ordinario dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato esecutivo.
  3. I Soci ordinari cessano di appartenere all’organizzazione per:
  • dimissioni volontarie;
  • per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  • per morte;
  • per indegnità deliberata dal Comitato esecutivo.
  1. Tutte le prestazioni fornite dai Soci ordinari sono a titolo gratuito.
  2. Sono Soci ordinari quelli che sostengono l’associazione collaborando ai suoi scopi indirettamente con elargizioni o prestazioni di qualsiasi genere.

Articolo 5

Assemblea

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci ordinari.
  2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione
  4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti, in proprio o per delega.
  5. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
  6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15.
  7. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • eleggere i membri del comitato esecutivo;
  • eleggere il Presidente;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
  • approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
  • approvare il bilancio preventivo;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’articolo 15;
  • stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Articolo 6

Comitato esecutivo

  1. Il Comitato esecutivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da 5 a 10 membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
  2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
  • fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • assumere il personale;
  • nominare il Segretario;
  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adotatti dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Articolo 7

Presidente

  1. Il Presidente dell’Associazione è presidente sia dell’Assemblea degli aderenti che del Comitato esecutivo.
  2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto dai precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti dei terzi in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo.
  4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 8

Segretario

  1. Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo;
  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo;
  • è a capo del personale.

Articolo 9

Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
  3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi opure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
  4. Il Collegio riferisce annualmente in Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Articolo 10

Gratuità delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Articolo 11

Bilancio

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Articolo 12

Diritti ed obblighi degli aderenti

  1. I Soci ordinari hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
  2. I Soci ordinari hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 13

Quota sociale

  1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdota della qualità di aderente.
  2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non posso partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 14

Risorse economiche

  1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • contributi dei privati;
  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrare derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
  1. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Comitato esecutivo.
  2. Al Presidente e Segretario competono con firma disgiunta i poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 15

Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione.

Articolo 16

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Atto registrato il 29 novembre 1993 dall’Ufficio del Registro di Pisa

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